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Guida pratica dell'ABF - IT
Decisioni ABF Inadempiute
Effective February 14th 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective January 22nd 2025 to February 14th 2025
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DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Olinda SAS (di seguito anche "Olinda" o "Istituto") comunica di non aver adempiuto alle seguenti Decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"):
- Decisione n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte.
- Decisione n. 0013339 del 27/12/2024 con la quale ABF ha accolto parzialmente il ricorso promosso da parte ricorrente e ha disposto che venga corrisposto a quest'ultima la somma di € 27.896,00 con buona valuta. Al riguardo, l'Istituto ritiene di aver dimostrato la sussistenza i) della colpa grave in capo a parte ricorrente e ii) della autenticazione cd. forte delle operazioni. Per tale motivo, Olinda ritiene opportuno rivolgersi al giudice ordinario con l’obiettivo di dimostrare la correttezza del proprio operato e la valenza probatoria della documentazione già prodotta in sede stragiudiziale.
Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.
Effective August 12th 2024 to January 22nd 2025
DownloadTable of Contents
DECISIONI ABF INADEMPIUTE / CON MANCATA COOPERAZIONE
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
- non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte.
Sussiste mancata cooperazione al funzionamento della procedura, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- ripetute omissioni nell’invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso
- mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio
- mancato versamento dei contributi dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari.
Qonto - Olinda SAS comunica di non aver adempiuto alla seguente Decisioni ABF:
n. 6097/24 del 22/05/2024 con la quale l’ABF ha riconosciuto ai ricorrenti il rimborso totale delle operazioni eseguite via app, non è stata adempiuta in quanto l'Istituto ritiene di aver dimostrato la autenticazione cd. forte delle operazioni, depositando coerenti e probanti LOG di navigazione che il Collegio coinvolto non ha ritenuto sufficienti a provare la autenticazione forte. Le decisioni inadempiute sono consultabili nella apposita sezione del sito dell’ABF.